(1) Durante lo svolgimento dei mercati contadini è ammesso l’esercizio dell’attività di lavorazione di prodotti alimentari finalizzata alla somministrazione, nel rispetto delle buone pratiche igieniche e senza l’obbligo di una specifica notifica.
(2) Nei mercati contadini possono essere realizzate attività culturali, didattiche, dimostrative legate ai prodotti agricoli e al territorio rurale di riferimento, anche attraverso scambi con altri mercati contadini. In questo caso il venditore o la venditrice deve indicare l’origine territoriale dei prodotti posti in vendita.