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In vigore al: 27/05/2016

d) Legge provinciale 16 marzo 2012, n. 71)
Liberalizzazione dell'attività commerciale

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1)
Pubblicata nel B.U. 20 marzo 2012, n. 12.

Art. 4 (Commercio al dettaglio al di fuori delle zone edificabili)

(1)  In considerazione della particolare topografia del territorio provinciale, della scarsità di terreno agricolo disponibile, del prevalente comune interesse alla tutela, anche sotto l’aspetto culturale della vita, del lavoro, dell’economia tradizionale agricola e della struttura degli insediamenti, nonché del prevalente comune interesse alla limitazione del traffico individuale motorizzato, l’esercizio del commercio al dettaglio nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive è in linea di principio vietato.

(2)  Nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti consentiti dalla vigente normativa urbanistica.

(3)  Nel verde agricolo, nel verde alpino e nelle zone boschive il commercio al dettaglio è ammesso nei limiti che saranno fissati dalla Giunta provinciale e solamente se l’attività viene svolta nell’ambito delle strutture del trasporto pubblico.