Sentenza del 6 febbraio 2006, n. 50, Pres. Demattio, Est. Pantozzi Lerjefors
È inammissibile l'intervento ad adiuvandum da parte di chi sia legittimato a proporre il ricorso giurisdizionale in via principale; in tali ipotesi, invero, l'interveniente non fa valere un mero interesse di fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione di provvedimenti immediatamente lesivi, proponibile solo mediante ricorso principale nei termini decadenziali. In ogni caso, con l'intervento non è consentito ampliare il thema decidendum delineato nel ricorso principale, ma soltanto illustrarne ulteriormente il contenuto.
La materia degli impianti di ascensori, che rientra nelle competenze relative alla sanità, è in parte riservata allo Stato per quanto attiene alla omologazione ( L. 23 dicembre 1978 n. 833), e in parte è attribuita alla competenza sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano per l'attività di collaudo, verifica e controllo degli impianti stessi (art. 9 n. 10 dello Statuto speciale e art. 3 co. 1 del DPR 28 marzo 1975 n. 474 e succ. mod.). La materia in esame non è stata sostanzialmente modificata dalla L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3, che ha ascritto la “tutela della salute” alla competenza concorrente delle regioni. In ambito europeo, poi, la direttiva comunitaria 95/16/CE del 29 giugno 1995 stabilisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute concernenti la progettazione e la costruzione degli ascensori negli edifici e nelle costruzioni, dettando prescrizioni in ordine all'esercizio delle relative attività.
La direttiva comunitaria 95/16/CE limita il proprio ambito di applicazione all'attività di valutazione della conformità C.E. degli ascensori, da effettuarsi prima della “commercializzazione” (intesa come momento in cui l'installatore mette per la prima volta l'ascensore a disposizione dell'utente). La direttiva non si estende quindi ai controlli successivi alla messa in servizio di tali impianti, controlli che vengono demandanti agli Stati membri allo scopo di garantire la protezione delle persone nel rispetto dei criteri generali stabiliti dalla direttiva (art. 2 co. 4). In ambito locale la Provincia autonoma di Bolzano ha disciplinato la materia con il D.P.G.P. 2 marzo 1999 n. 7, richiamando la direttiva e dettando norme di propria competenza per l'esercizio dell'attività di regolare funzionamento degli impianti, comprensive delle verifiche di sicurezza e periodiche assegnate a ditte di manutenzione (art. 2 co. 5 e 6).
Anche in tema di verifiche straordinarie sugli ascensori installati, effettuate dopo la commercializzazione dell'impianto, tale attività non è regolata dalla normativa comunitaria ma rientra nella competenza della Provincia ai sensi dell'art. 3 co. 1 n. 10 delle norme di attuazione in materia di igiene e sanità approvate con D.P.R. n. 474 del 1975. Né sussiste alcun obbligo della Provincia di adeguarsi alla normativa statale riferita all'attività delle verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162, non potendosi riconoscere in tali disposizioni la natura di principi fondamentali, tali da poter costituire limite alla competenza sanitaria provinciale. È pertanto illegittima la revoca da parte del Ministero delle Attività Produttive dell'autorizzazione alla certificazione C.E. a carico di una società che ha operato un controllo straordinario, non avendo la medesima violato alcuna norma della direttiva comunitaria, applicabile, in effetti, alle sole operazioni antecedenti la commercializzazione in parola.