(1) Gli attuali gerenti dei rifugi alpini indicati nell'allegato B, tabella a), al decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 495, possono continuare a condurli alle condizioni in atto fino alla conclusione della procedura concorsuale ad evidenza pubblica per il rinnovo delle concessioni. La procedura ad evidenza pubblica deve essere conclusa entro il 31 dicembre 2011.