(1) All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare, nelle giornate in cui non si svolgano manifestazioni agonistiche, i tratti o le porzioni da riservare agli allenamenti con sci, snowboard e attrezzi similari.
(2) Le aree di cui al comma 1 devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato, ad eccezione di chi svolge il ruolo di allenatore. 6)
(3) All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci, lo snowboard e con attrezzi similari.
(4) Le aree di cui al comma 3 devono essere separate dalle altre piste, devono essere regolarmente mantenute e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.6)
(5) All’interno delle aree sciabili attrezzate i gestori delle stesse possono individuare aree non preparate da riservare alla pratica dello sci. Tali aree devono essere separate dalle altre piste e gli utenti delle stesse devono essere muniti di casco protettivo omologato.6)