(1) Dell’accertamento delle infrazioni sull’applicazione della presente legge sono incaricati i funzionari e le funzionarie della Ripartizione provinciale Turismo, coadiuvati, in caso di necessità, da personale esterno incaricato e, in ogni caso, dagli organi di pubblica sicurezza e di polizia di cui all’articolo 21, comma 1, della legge 24 dicembre 2003, n. 363.
(2) Il Presidente della Provincia attribuisce singolarmente al personale esterno incaricato di cui al comma 1 la qualifica di “addetto alla sorveglianza”: con tale qualifica viene attribuita al personale esterno medesimo, nell’esercizio delle sue funzioni, la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
(3) I soggetti di cui al comma 1 svolgono anche le funzioni di vigilanza e controllo e l’accertamento delle infrazioni delle norme di cui alla legge provinciale 19 febbraio 2001, n. 5.
(4) Per l’accertamento delle trasgressioni e per l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche.
(5) In caso di violazione dell’articolo 29, comma 1, lettere g) e h), a seguito della quale sia stato cagionato un incidente con danno di terzi, oltre alle previste sanzioni amministrative pecuniarie, può essere disposto il ritiro della tessera giornaliera o la sospensione della tessera plurigiornaliera.
(6) Nei casi di inadempienza del gestore alle prescrizioni o agli obblighi stabiliti nella presente legge, fatta salva l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’articolo 29, l’assessore provinciale competente ordina l’adozione dei provvedimenti atti a ristabilire l’osservanza delle norme prescritte, fissandone il termine, scaduto il quale promuove la sospensione anche parziale della relativa atttività.