(1) Le piste da sci sono delimitate lateralmente a cura del gestore dell’area sciabile attrezzata, in modo tale da rendere chiaramente visibile il tracciato ed il confine tra area sciabile attrezzata ed area non attrezzata, anche in condizioni di scarsa visibilità.
(2) Ove la delimitazione delle piste non è resa visibile dalla presenza di elementi naturali, essa è realizzata mediante elementi artificiali quali segnali, nastri colorati o simili. La delimitazione della pista può essere anche segnalata da un bordo pista rialzato ove sia chiaramente visibile il passaggio dalla pista preparata alla neve non battuta.
(3) L’area adiacente ai bordi delle piste è adeguatamente protetta contro pericoli atipici a cura del gestore dell’area sciabile attrezzata.
(4) La delimitazione della pista mediante elementi artificiali può essere omessa:
(5) Le protezioni previste dal presente articolo devono sempre prevedere l'utilizzo di materiali atti ad assorbire la decelerazione.