(1) Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, in modo naturale o tecnico, aperte al pubblico ed abitualmente riservate alla pratica dello sci, ai sensi del comma 2.
(2) Sono componenti di un’area sciabile attrezzata:
(3) Le aree situate al di fuori delle aree sciabili attrezzate non sono soggette alle disposizioni della presente legge.