Pubblicata nel Suppl. n. 1. del B.U. 5 gennaio 2010, n. 1.
(1) Le spese per le quali l’assessore provinciale alle finanze e bilancio può esercitare la facoltà prevista dall’articolo 18 della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, sono descritte nell’allegato n. 1 al bilancio.
(2) La dotazione del fondo di riserva per spese obbligatorie è determinata per l’anno finanziario 2010 in 16,6 milioni di euro.2)
L'art. 4, comma 2, è stato così modificato dall'art. 8, comma 2, della L.P. 13 ottobre 2010, n. 12.