(1) Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione degli alunni e delle alunne è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato, che comprende le attività e gli insegnamenti dell'orario di insegnamento obbligatorio e della quota facoltativa opzionale. In casi eccezionali le istituzioni scolastiche possono autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite.
(2) La valutazione degli apprendimenti e del comportamento delle alunne e degli alunni e la certificazione delle competenze acquisite sono affidate collegialmente al consiglio di classe, nel rispetto dei criteri generali definiti dalla Giunta provinciale. Sulla base degli esiti della valutazione periodica, le istituzioni scolastiche predispongono gli interventi educativi e didattici ritenuti necessari al recupero e allo sviluppo degli apprendimenti. Il personale docente della quota riservata all'istituzione scolastica e dell'eventuale quota facoltativa opzionale partecipa alla valutazione delle alunne e degli alunni secondo i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti ai sensi dell'articolo 6 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12.
(3) Le decisioni relative all'ammissione alla classe successiva o al periodo didattico successivo nonché all'esame di Stato tengono conto dei principi delle vigenti disposizioni in materia e dei criteri determinati dalla Giunta provinciale.
(4) Sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento del primo ciclo di istruzione e in relazione alle discipline di insegnamento della terza classe della scuola secondaria di primo grado, le prove dell'esame di Stato sono proposte e gestite ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.
(5) Alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, al quale sono ammessi le candidate privatiste e i candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, rispettivamente l'undicesimo o il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado, nonché le candidate e i candidati che abbiano conseguito il predetto titolo rispettivamente da almeno un anno o due anni.
(6)All'esame di Stato sono ammessi anche le candidate privatiste e i candidati privatisti che abbiano compiuto, entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, almeno il tredicesimo anno di età e che abbiano sostenuto, con esito positivo, l’esame preliminare. Le modalità dell’esame preliminare sono disciplinate con delibera della Giunta provinciale. 10)