(1) Nel rispetto della libertà di insegnamento, dell'autonomia didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche di cui alla legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, e delle identità culturali delle scuole dei tre gruppi linguistici, la Giunta provinciale - sentito il Consiglio scolastico provinciale - approva distintamente per le scuole dei tre gruppi linguistici le indicazioni provinciali per la definizione dei curricoli relativi alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado. Tali indicazioni provinciali definiscono:
- l'articolazione del primo ciclo di istruzione in periodi annuali, biennali o triennali;
- gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici di apprendimento, relativi alle competenze delle alunne e degli alunni;
- l'orario delle lezioni nelle scuole dei tre gruppi linguistici, compreso il monte ore annuale delle singole discipline ed attività per la quota obbligatoria di base e il monte ore annuale minimo per la quota riservata all'istituzione scolastica;
- i criteri generali qualitativi per offrire possibilità di scelta alle alunne e agli alunni;
- i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni fra le discipline ed attività nell'orario di insegnamento obbligatorio, nonché per l'adozione di percorsi didattici innovativi nell'insegnamento delle lingue.
(2) Le deliberazioni della Giunta provinciale di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modifiche.
(3) Il piano dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche autonome prevede un curricolo articolato e flessibile, tenendo conto delle indicazioni provinciali. A tal fine le istituzioni scolastiche determinano il curricolo obbligatorio per le alunne e gli alunni, preordinato al raggiungimento degli obiettivi formativi generali e all'acquisizione delle competenze fondamentali, integrando le discipline e le attività obbligatorie fondamentali con discipline e attività liberamente scelte dalle istituzioni scolastiche stesse.
(4) L'articolazione e la flessibilità del curricolo possono esplicitarsi anche attraverso la costituzione di gruppi di alunne e alunni provenienti da classi diverse, per realizzare i necessari approfondimenti dell'insegnamento curricolare obbligatorio, il recupero dei ritardi nell'apprendimento e lo sviluppo dell'eccellenza, come pure attraverso la possibilità di scelta da parte degli stessi alunne e alunni, volta all'individualizzazione e alla personalizzazione del processo formativo.
(5) Le indicazioni provinciali possono prevedere, in aggiunta al curricolo obbligatorio dell'istituzione scolastica, una quota facoltativa opzionale, finalizzata a soddisfare gli interessi, le inclinazioni e i bisogni delle alunne e degli alunni, in considerazione delle esigenze particolari del relativo contesto.
(6) Nell'ambito delle risorse disponibili, l'ampliamento dell'offerta formativa è preordinato al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 10 della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12. L'ampliamento dell'offerta formativa non può essere sostitutivo dell'orario di insegnamento obbligatorio.