(1) È istituito il fondo per l'assistenza ai non autosufficienti, di seguito denominato fondo, suddiviso nel fondo prestazioni, destinato alla gestione e alla copertura finanziaria della spesa corrente per le prestazioni in atto, e nel fondo integrativo a capitalizzazione, destinato alla copertura a lungo termine della spesa per le prestazioni future.
(2) Il fondo prestazioni è destinato alla copertura delle spese derivanti dall'erogazione dell'assegno di cura e delle altre spese correnti.
(3) Il fondo integrativo a capitalizzazione, dopo una fase di alimentazione e capitalizzazione, è destinato all'integrazione del fondo prestazioni.