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In vigore al: 19/04/2016

b) Legge provinciale 30 gennaio 2006, n. 11)
Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 3 al B.U. 7 febbraio 2006, n. 6.

Art. 1 (Ambito di applicazione)    delibera sentenza

(1)  La presente legge disciplina gli impianti a fune in servizio pubblico e privato.

(2)  La presente legge non si applica agli impianti d'ascensore in servizio privato e agli impianti di recupero per piste artificiali di slittini o per altre strutture simili destinate al tempo libero.

massimeDelibera 25 giugno 2012, n. 925 - Promozione della concorrenza dei servizi locali pubblici - Determinazione dei bacini ottimali