(1) Alle studentesse ed agli studenti che, entro sei anni dall'ultimazione del corso di studi,
può essere concessa una borsa di studio. Requisito è che le studentesse e gli studenti abbiano ultimato un corso di studi presso un'università, abbiano conseguito il merito richiesto e versino in condizioni economiche disagiate.
(2) L'assegnazione delle borse di studio avviene mediante concorsi banditi dalla Giunta provinciale.
(3) Nel bando di concorso vengono fissati:
(4) Le borse di studio non sono cumulabili con altre provvidenze concesse da istituzioni o enti pubblici o privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.