(1) I responsabili dell'Ufficio per la protezione civile e i membri dei Centri operativi nonché incaricati speciali della ripartizione competente in materia di protezione antincendi e civile ricevono una tessera della protezione civile, che in caso di necessità permette l'accesso al posto dell'intervento. I presupposti per il rilascio della tessera della protezione civile nonché la sua validità e il suo eventuale ritiro sono determinati con regolamento di esecuzione.