Pubblicata nel Suppl. n. 1 al B.U. 29 febbraio 2000, n. 9.
(1) 2)
(2) Per le violazioni delle prescrizioni contenute nella legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, commesse in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge, si applicano le sanzioni ivi previste.
(3) La Giunta provinciale è autorizzata a riordinare in forma di testo unico, senza introdurre modifica alcuna, la legge provinciale 9 giugno 1978, n. 28, e successive modifiche, come modificata ai sensi del comma 1.
Reca modifiche alla L.P. 9 giugno 1978, n. 28.