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In vigore al: 19/04/2016

c) Legge provinciale 29 giugno 2000, n. 121)
Autonomia delle scuole

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1)
Pubblicata nel Suppl. n. 2 al B.U. 11 luglio 2000, n. 29.

Art. 5 (Definizione dei curricoli)

(1)4)

(2) Le istituzioni scolastiche determinano nel piano dell'offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni e le proprie alunne, integrando le discipline e attività obbligatorie fondamentali con discipline e attività da esse liberamente scelte. Nella determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e), fermo restando comunque per le scuole delle località ladine la ripartizione paritetica delle materie in lingue d'insegnamento italiano e tedesco.

(3) Nell'ambito del curricolo determinato ai sensi del comma 2, la singola istituzione scolastica può diversificare l'offerta formativa tra corsi, classi e gruppi di alunni, con possibilità di opzione da parte degli alunni e delle alunne e delle famiglie, avvalendosi delle professionalità dei docenti previsti nell'organico funzionale dell'istituzione scolastica stessa.

(4) Il curricolo della singola istituzione scolastica può essere definito anche d'intesa con il sistema della formazione professionale provinciale, come pure attraverso una integrazione con i progetti formativi promossi e finanziati dall'Unione europea nonché da enti in Italia e all'estero.

(5) L'adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli alunni e delle alunne e delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi prescelto.

4)
L'art. 5, comma 1, è stato abrogato dall'art. 17, comma 4, lettera a), della L.P. 24 settembre 2010, n. 11.
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