Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 2 al B.U. 27 agosto 1996, n. 38.
(1) Al fine di potenziare il trasporto pubblico locale con l'utilizzo dei treni di transito istituiti dalle ferrovie austriache in accordo con le ferrovie dello Stato italiane sulla linea S.Candido-Fortezza- Brennero, la Giunta provinciale è autorizzata ad erogare alle "Ferrovie dello Stato S.p.a.", sulla base di un'apposita convenzione, un contributo annuo a titolo di concorso nelle maggiori spese sostenute per l'esecuzione del servizio. Il contributo è liquidato dietro presentazione di una relazione inerente all'attuazione del servizio.
(2) 2)
Omissis.