Pubblicata nel B.U. 18 aprile 1995, n. 18.
(1) Qualora le imprese concessionarie di compendi industriali compresi in zone produttive di interesse provinciale debbano procedere ad interventi di bonifica ambientale o di ristrutturazione degli impianti produttivi esistenti, la Giunta provinciale può esonerarle dal pagamento del canone di concessione per un periodo massimo di due anni.
(2) Il canone di concessione di compendi industriali compresi in zone produttive di interesse provinciale può essere corrisposto in rate semestrali posticipate.