In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

c) Legge provinciale 6 aprile 1993, n. 81)
Interventi a favore degli affittacamere e degli affittappartamenti

Visualizza documento intero
1)
Pubblicata nel B.U. 27 aprile 1993, n. 19.

Art. 7 (Revoca del contributo)

(1) Il contributo viene revocato ed interamente recuperato, maggiorato degli interessi legali, con le modalità di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, qualora entro cinque anni dalla data di ultimazione dei lavori venga mutata la destinazione dei locali agevolati.6)

(2) La liquidazione del contributo da parte dell'ufficio provinciale competente è subordinata alla presentazione di una dichiarazione del beneficiario, con sottoscrizione autenticata, contenente l'impegno a mantenere la destinazione dei locali agevolati per l'attività di affittacamere o affittappartamenti per la durata di un quinquennio e l'attestazione di non avere fruito per le medesime opere di altri finanziamenti pubblici nei precedenti cinque anni.

(3) La trasformazione dell'esercizio affittacamere in un esercizio alberghiero non costituisce mutamento di destinazione ai sensi del comma 1.

6)
Il comma 1 è stato modificato dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.