(1) Per l'attuazione della presente legge il ruolo generale del personale provinciale, di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, è aumentato di un posto nella quarta/quinta e di un posto nell'ottava/nona qualifica funzionale.