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In vigore al: 19/04/2016

c) Legge provinciale 20 marzo 1991, n. 71)
Ordinamento delle comunità comprensoriali

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1)
Pubblicata nel B.U. 2 aprile 1991, n. 14.

Art. 2 (Compiti delle comunità comprensoriali)

(1)  La comunità comprensoriale:

  1. persegue gli interessi comuni del comprensorio;.
  2. promuove e coordina iniziative per lo sviluppo culturale, sociale, economico ed ecologico, facendole valere nei confronti delle autorità competenti.

(2)  La Provincia ed i comuni possono delegare alla comunità comprensoriale compiti di carattere sovracomunale.

(3)  La comunità comprensoriale esercita inoltre funzioni attribuitele con legge provinciale.