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In vigore al: 19/04/2016

a) Legge provinciale 14 dicembre 1990, n. 211)
Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi di acque pubbliche e private

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 dicembre 1990, n. 57.

Art. 5 (Collaudo delle opere)

(1) Le opere di competenza provinciale sono collaudate da un'apposita commissione, composta da tre membri della Commissione provinciale dighe, di cui almeno uno in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile, nominata di volta in volta dal Presidente della stessa Commissione provinciale dighe.

(2) Il proprietario o il gestore dello sbarramento o dell'invaso, sottoposti alla disciplina della presente legge, è tenuto, su richiesta della Commissione provinciale dighe o del Direttore dell'Ufficio dighe, a incaricare un tecnico abilitato della vigilanza durante l'esercizio dello sbarramento o invaso. Il tecnico incaricato presenta ogni anno, o frazione minore, secondo le prescrizioni da stabilirsi nel foglio di condizioni, all'Ufficio dighe una relazione sulla manutenzione e sullo stato dell'opera in ogni sua parte, nonché sulla stabilità idrogeologica dei terreni interessati lo sbarramento o l'invaso; comunica inoltre tempestivamente allo stesso Ufficio dighe l'insorgere di fatti o situazioni particolari che possono determinare condizioni di pericolo.

(3) Ogni dieci anni, o termine minore fissato nel certificato di collaudo, le opere costituenti lo sbarramento e l'invaso sono soggette nuovamente a verifiche globali.

(4) Le spese per il collaudo ed i compensi spettanti ai collaudatori, secondo la vigente tariffa professionale, sono a carico del proprietario o gestore delle opere da collaudare.

(5) Ultimate le operazioni di collaudo, il Direttore dell'Ufficio dighe rilascia il nullaosta per l'inizio dell'esercizio dell'opera.

(6) Per ragioni di pubblica sicurezza o per altri giusti motivi il Direttore dell'Ufficio dighe può disporre la demolizione, anche d'ufficio, a spese del proprietario e del gestore, delle opere di cui all'articolo 3, comma 1, realizzate e poste in esercizio senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4 ed il nullaosta di cui al comma 5, qualora l'interessato non provveda allo scarico dell'invaso e al ripristino dei luoghi entro il termine fissato dal direttore dell'ufficio medesimo.

(7) In ogni caso il Direttore dell'Ufficio dighe impone al proprietario o gestore delle opere l'adozione delle misure cautelari ritenute necessarie ai fini della sicurezza pubblica e provvede, in caso di inosservanza, anche d'ufficio e a spese del medesimo.

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