(1) Al fine di acquisire dati certi sulla consistenza del patrimonio apistico esistente nella provincia, di consentire un'efficace applicazione delle norme di polizia veterinaria e di agevolare la concessione dei contributi previsti, gli alveari devono essere censiti da parte dell'ufficio servizio veterinario provinciale in collaborazione con le associazioni apicole.
(2) Gli apicoltori sono tenuti a comunicare i dati richiesti rispondenti entro i termini previsti.