(1) Le domande per ottenere i finanziamenti di cui al precedente articolo 1, provenienti da istituzioni, enti, associazioni e comitati, devono essere presentate, in carta legale, all'Assessorato competente entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale termine può essere modificato annualmente con decreto del Presidente della giunta provinciale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione,
(2) Alle domande deve essere allegata la seguente documentazione:
a) relazione illustrativa delle attività programmate;
b) preventivo di spesa;
c) piano di finanziamento.
(3) Nel quadro di variazioni o integrazioni ai piani annuali di cui all'articolo 3, possono essere prese in considerazione anche le domande, corredate della prescritta documentazione, presentate posteriormente alla data di cui al primo comma.
(4) Le modalità e i criteri di erogazione di interventi finanziari a favore di singole persone - ad eccezione dei soggiorni di studio - sono fissati dalla Giunta provinciale.
(5) Nel caso di corresponsione di contributi, sussidi e sovvenzioni a istituzioni, enti, associazioni e comitati, può essere concessa su richiesta la liquidazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo stesso.