(1) La Giunta provinciale fissa annualmente per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, la durata e il monteore settimanale di lezioni, che non possono essere inferiori rispettivamente a 19 giorni di calendario e 15 ore settimanali di lezione. 9)
(2) La Giunta provinciale fissa altresì annualmente la sovvenzione massima e le caratteristiche generali che devono possedere i corsi frequentati dagli interessati ammessi alle sovvenzioni di cui all'articolo 3, comma 1. 9)
(3) La sovvenzione viene calcolata in base ad una diaria differenziata per scaglioni di reddito e di patrimonio fissata annualmente dalla Giunta provinciale con apposito provvedimento. L'entità della diaria può essere scaglionata in diminuzione in rapporto all'aumento della durata del corso frequentato. La sovvenzione in nessun caso può essere superiore all'importo massimo delle borse di studio previsto per gli studenti universitari di cui alla legge provinciale 5 gennaio 1958, n. 1, e successive modifiche.