In vigore al

RICERCA:

In vigore al: 19/04/2016

b) LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 1987, n. 271)
Provvidenze straordinarie per imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, alberghiere e pubblici esercizi situate in zone colpite da gravi calamità pubbliche 2)

Visualizza documento intero
1)

Pubblicata nel B.U. 27 ottobre 1987, n. 47.

2)

Il titolo è stato modificato dall'art. 3, comma 1, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8.

Art. 2 (Sovvenzione una tantum)

(1) A favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, di servizi, delle aziende alberghiere e dei pubblici esercizi, delle associazioni sportive, dei liberi professionisti, delle organizzazioni turistiche ed alpine Alpenverein Südtirol (AVS) e Club Alpino Italiano (CAI) situate nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 1 può essere concessa una sovvenzione straordinaria fino al 50% sull'ammontare dei danni subiti, riferiti alle strutture murarie, agli arredamenti, alle attrezzature ed impianti tecnici, al costo delle merci e dei prodotti, nonché delle scorte di materiali, combustibili e merci di inventario, distrutti o danneggiati. Il limite della sovvenzione è aumentato fino al 60% in favore di aziende che occupino non più di due dipendenti. Detto limite è aumentato ulteriormente fino al 90% in favore di imprese con aziende distrutte per oltre il 70% od il cui numero degli addetti incida in misura significativa sul livello occupazionale locale. Ai fini della determinazione del danno è computato anche il lavoro prestato dagli addetti all'azienda per la riattivazione della stessa. Inoltre, per interventi di protezione e di consolidamento possono essere concesse sovvenzioni fino al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 4)

(2) Le provvidenze di cui al comma precedente possono essere concesse anche a proprietari di aziende, di locali, impianti, arredamenti e attrezzature locali o comunque concessi in uso ad imprese danneggiate, per la rispettiva quota di danni.

(3) In mancanza di agevolazioni previste da altre leggi provinciali, le provvidenze di cui al primo comma possono essere concesse anche ai titolari di impianti di produzione di energia elettrica per il consumo in proprio.

(4) La sovvenzione di cui al primo comma è concessa con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, tenuto conto anche delle perizie dei danni redatte da funzionari dell'Ufficio Estimo provinciale o degli uffici provinciali competenti per settore. A richiesta dei funzionari incaricati dell'istruttoria per l'accertamento del danno, devono essere esibiti gli inventari ed i registri di carico e scarico relativi al periodo immediatamente precedente all'evento calamitoso, ed ogni altro documento atto a dimostrare la preesistenza del bene distrutto o danneggiato. La sovvenzione è liquidata dai direttori dei competenti uffici provinciali in base alla documentazione prodotta e agli accertamenti eseguiti.

(5) Sono ammessi a beneficiare delle provvidenze previste dal presente articolo coloro che abbiano interesse alla ricostruzione della propria azienda o dei propri impianti. Le opere di ricostruzione devono essere ultimate entro 24 mesi dalla data di concessione delle provvidenze. Qualora alla scadenza del predetto termine, gli uffici provinciali competenti accertassero la mancata o parziale esecuzione delle opere, le provvidenze erogate sono corrispondentemente revocate o ridotte con decreto dell'assessore provinciale competente in materia, ed i relativi importi sono recuperati ai sensi del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. 5)

(6) Le domande per la concessione della sovvenzione sono da presentarsi, a pena di decadenza, agli uffici competenti dell'amministrazione provinciale entro un termine da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, a partire dalla data di pubblicazione della delimitazione di cui all'articolo 1, comma 2, corredate delle indicazioni dettagliate del danno subito e della documentazione prescritta nei commi precedenti. È data facoltà agli interessati di completare la documentazione anche oltre il termine indicato. Alla domanda è da allegare una dichiarazione contenente la completa esposizione della situazione assicurativa. 6)

(7) Le provvidenze sono corrisposte agli aventi diritto in quanto i relativi beni, danneggiati o distrutti, siano situati nelle zone colpite e comunque facciano parte di imprese aventi sede, filiale, stabilimento, cantiere o altra dipendenza nelle zone stesse.

(8) In caso di danni coperti da garanzia assicurativa o di indennizzi ottenuti ad altro titolo l'impresa beneficiaria dovrà restituire la sovvenzione per la parte non più rapportata al danno rimasto effettivamente a carico.

4)

Comma modificato dall'art. 10 della L.P. 31 gennaio 1988, n. 3, dall'art. 3, comma 1, della L.P. 5 aprile 1995, n. 8, dall'art. 15, comma 5, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e dall'art. 24 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

5)

Il comma 5 è stato modificato dall'art. 15, comma 6, della L.P. 31 gennaio 2001, n. 2, e dall'art. 68 della L.P. 29 gennaio 2002, n. 1.

6)

Il comma 6 è stato sostituito dall'art. 24 della L.P. 14 agosto 2001, n. 9.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionA Prevenzione incendi
ActionActionB Servizio antincendi e protezione civile
ActionActionC Provvidenze in caso di calamità
ActionActiona) Legge provinciale 12 luglio 1975, n. 341Pubblicata nel B.U. 29 luglio 1975, n. 37
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 1987, n. 27
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 10 agosto 1988, n. 28
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 21 febbraio 1972, n. 4 —
ActionActionb) LEGGE PROVINCIALE 13 aprile 1978, n. 14
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 27 ottobre 1979, n. 15
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 12 dicembre 1983, n. 50
ActionActione) LEGGE PROVINCIALE 11 marzo 1986, n. 9 —
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 25 gennaio 1988, n. 5
ActionActiong) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActioni) LEGGE PROVINCIALE 3 maggio 1999, n. 1
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionA Inquinamento del suolo e smaltimento dei rifiuti solidi
ActionActionB Tutela del paesaggio
ActionActionC Inquinamento prodotto da rumore
ActionActiona) Legge provinciale 20 novembre 1978, n. 66 
ActionActionb) Decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 marzo 1989, n. 4 
ActionActionc) Legge provinciale 27 ottobre 1997, n. 15 —
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 5 agosto 2008, n. 39
ActionActione) Legge provinciale 5 dicembre 2012, n. 20
ActionActionf) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2015, n. 7
ActionActionD Inquinamento dell' aria
ActionActionE Tutela della flora e della fauna
ActionActionF Tutela delle acque e utilizzazione delle risorse idriche
ActionActionG Valutazione dell' impatto ambientale
ActionActionH Protezione degli animali
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico