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In vigore al: 19/04/2016

a) Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 21)
Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano

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1)
Pubblicata nel Suppl. Ord. al B.U. 27 gennaio 1987, n. 6.

Art. 15 (Acquisto di beni immobili in corso di costruzione)

(1)  La Giunta provinciale può acquisire, per sede di uffici e servizi dell'amministrazione provinciale, edifici e pertinenze in fase di costruzione per un prezzo definito, in base ad analitico progetto tecnico e perizia di spesa. In tal caso deve essere acquisito il parere tecnico-amministrativo ed economico di cui alla legge provinciale 21 ottobre 1992, n. 38, ed accertata la conformità dell'opera agli strumenti urbanistici della zona. 9)

(2)  Il pagamento del corrispettivo convenuto avviene come segue:

  1. ad avvenuta intavolazione della proprietà del terreno viene corrisposto un importo pari al valore del terreno medesimo e della parte già realizzata dell'edificio in costruzione;
  2. in relazione al successivo avanzamento dei lavori può convenirsi il pagamento fino al 90% dell'ammontare complessivo del prezzo pattuito;
  3. il saldo viene corrisposto dopo l'approvazione da parte dell'amministrazione provinciale del certificato di regolare esecuzione dell'opera, previo ottenimento dell'agibilità o abitabilità e intavolazione del diritto di proprietà sull'opera realizzata.

(3) 10)

(4)  La ditta venditrice è tenuta a fornire idonee garanzie, ragguagliate alla parte dell'opera ancora da realizzare.

(5)  Per garantire un'esecuzione dei lavori a regola d'arte l'amministrazione nomina un tecnico con il compito di verificare la qualità dei lavori e la loro rispondenza con il progetto, nonché di accertare l'avanzamento dei lavori per la liquidazione di eventuali anticipazioni di cui al secondo comma del presente articolo. 11)

9)
Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 2 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4;vedi l'art. 19 della L.P. 13 marzo 1995, n. 5, sostituito dall'art. 133 della L.P. 17 dicembre 1998, n. 13:
19. (Opere di pubblico interesse)

(1) Nelle zone destinate dai piani urbanistici comunali ad opere ed impianti di interesse pubblico resta ferma la facoltà di acquistare, a titolo oneroso, edifici esistenti o costruendi o trasformandi, compreso l'ampliamento, dal proprietario dell'immobile, nonché le relative aree di pertinenza, anche in deroga alla normativa vigente sull'espropriazione per causa di utilità pubblica e all'articolo 16 della legge provinicale 31 agosto 1997, n. 13.

10)
Abrogato dall'art. 2 della L.P. 19 febbraio 1996, n. 4.
11)
L'art. 15 è stato prima sostituito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 9 aprile 2009, n. 1, e successivamente dall'art. 10, comma 1, della L.P. 16 ottobre 2009, Nr. 7.