Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
(1) Sono abrogate le leggi provinciali 3 dicembre 1972, n. 34, 8 novembre 1974, n. 21, e 22 maggio 1978, n. 22, ed ogni altra disposizione legislativa o regolamentare non espressamente richiamata nella presente legge e incompatibili con le norme della presente legge.