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In vigore al: 19/04/2016

a) LEGGE PROVINCIALE 17 luglio 1987, n. 141)
Norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia

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1)

Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.

Art. 43 (Norme abrogate)

(1) Sono abrogate le leggi provinciali 3 dicembre 1972, n. 34, 8 novembre 1974, n. 21, e 22 maggio 1978, n. 22, ed ogni altra disposizione legislativa o regolamentare non espressamente richiamata nella presente legge e incompatibili con le norme della presente legge.