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In vigore al: 19/04/2016

a) Legge provinciale 17 luglio 1987, n. 141) 2)
Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia

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1)
Pubblicata nel B.U. 28 luglio 1987, n. 34.
2)
Modificato dall'art. 6 della L.P. 28 novembre 1996, n. 23, nonché dall'art. 28 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10.

Art. 27 (Piano d'abbattimento e mostra dei trofei)

(1)  La caccia agli ungulati selvatici - esclusi i cinghiali -, ai tetraonidi e alle coturnici è soggetta alla pianificazione degli abbattimenti.80) 

(2)  La pianificazione degli abbattimenti si propone di favorire lo sviluppo e la conservazione di una buona fauna selvatica in equilibrio con la superficie e con le risorse foraggere del comprensorio, di perseguire un'armonica proporzione numerica fra i sessi ed una giusta struttura fra le classi sociali nel rispetto degli interessi dell'agricoltura e della selvicoltura.

(3)  Il controllo circa il rispetto dei piani di abbattimento e delle prescrizioni rilasciate ai sensi dell'articolo 24, viene effettuato alle mostre dei trofei, dove vanno esposti i trofei di tutta la fauna selvatica ungulata abbattuta l'anno precedente nelle riserve di diritto e nelle riserve private di caccia.

80)
L'art. 27, comma 1 è stato modificato dall'art. 16 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10, e poi così sostituito dall'art. 19, comma 4, della L.P. 10 giugno 2008, n. 4.