Pubblicata nel B.U. 25 marzo 1986, n. 13.
(1) 3)
(2) Per quanto concerne il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo si applicano le disposizioni della legge 6 agosto 1975, n. 418, e successive modifiche, restando a carico dell'Amministrazione provinciale il relativo onere finanziario.
La rubrica dell'art. 6 è stata sostituita dall'art. 12 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.
Abrogato dall'art. 14 della L.P. 12 novembre 1992, n. 39.