(1) La Giunta provinciale, nella deliberazione con cui procede alla nomina della commissione di sorteggio di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale, individua il funzionario cui affidare la presidenza della commissione stessa.
(2) Con lo stesso provvedimento la Giunta provinciale indica, ove occorra, le Regioni e la Provincia autonoma di Trento i cui ruoli nominativi regionali devono essere utilizzati per assicurare che il sorteggio abbia luogo fra un numero di candidati non inferiore a dieci e provvede all'integrazione degli elenchi nazionali dei professori universitari prevista dal quarto comma del sopraccitato articolo 7, tenuto conto del disposto di cui al terzo comma del precedente articolo 3.
(3) Quando il numero degli iscritti nei ruoli nominativi e negli elenchi nazionali integrati ai sensi del precedente comma è inferiore a dieci, il sorteggio si fa sul numero esistente che deve essere almeno di quattro unità.
(4) Nel caso che non si raggiungano neanche le quattro unità di cui al precedente comma, la Giunta provinciale inserisce negli elenchi di sorteggio nominativi della stessa posizione funzionale di discipline affini.
(5) Accertata l'assoluta impossibilità di nominare una commissione d'esame composta ai sensi del precedente articolo 3, la Giunta provinciale, ai fini di garantire comunque il regolare espletamento dei concorsi, può derogare dal disposto dello stesso articolo 3. Nella delibera di nomina della commissione di cui al primo comma, la Giunta provinciale stabilisce nel rispetto del principio proporzionale sancito nell'articolo 3, quali membri da sorteggiare per le commissioni d'esame debbano appartenere al gruppo linguistico italiano e quali a quello tedesco.