(1) Nei concorsi indetti entro il 1° marzo 1985, il 10% dei posti conferibili ai sensi del precedente articolo 18, è riservato, in conformità a quanto disposto dall'articolo 72 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, al trasferimento del personale già dipendente da amministrazioni o enti pubblici a carattere nazionale, iscritto nei ruoli nominativi regionali di altre regioni, purché in possesso dell'attestato di bilinguismo conseguito ai sensi del D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752.
(2) Il personale interessato deve presentare domanda al Presidente della giunta provinciale, con le modalità e nei termini di cui al precedente articolo 24.
(3) La scelta dei candidati al trasferimento viene effettuata in base ad apposita graduatoria preliminare determinata secondo l'anzianità di servizio.
(4) I candidati prescelti concorrono nella selezione per i trasferimenti previsti dagli articoli 24 e seguenti della presente legge e sono inseriti nella graduatoria, da formularsi ai sensi degli articoli 40 e 41 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in posizione utile a conseguire il trasferimento. All'assegnazione dei candidati ad una delle sedi vacanti provvede il Presidente della giunta provinciale sulla base della graduatoria finale e delle preferenze espresse, in ordine di gradimento, nella domanda.
(5) Le sedi non indicate si considerano non accettate.
(6) I bandi di concorso devono precisare che il numero dei posti da ricoprire potrà essere ridotto nei casi in cui vengano disposti trasferimenti ai sensi del presente articolo.