(1) Gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono utilizzati, nel triennio di formazione, nei diversi servizi, reparti e settori di attività secondo criteri di avvicendamento programmato in conformità a quanto stabilito dall'articolo 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.
(2) Al termine del triennio di formazione gli assistenti medici e i veterinari collaboratori sono inquadrati definitivamente nei posti di organico vacanti e assegnati ai relativi servizi, reparti e settori di attività.
(3) Il comitato di gestione dispone il definitivo inquadramento nei posti di organico vacanti nei diversi reparti di specialità, servizi e settori di attività, nei quali è articolata l'area funzionale, in base alle domande degli interessati, tenuto conto del servizio prestato, delle attitudini dimostrate, risultanti da relazioni redatte dai responsabili dei servizi, presidi o settori nei quali si è svolta la formazione, nonché dei titoli professionali e scientifici posseduti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 17 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.