Pubblicata nel Suppl. Ord. n. 1 al B.U. 3 aprile 1979, n. 15.
(1) Al personale che ha prestato servizio di appoggio nelle scuole elementari e secondarie della provincia negli anni scolastici dal 1974/75 al 1978/ 79, su incarico dei soppressi patronati scolastici o dell'Associazione italiana assistenza agli spastici, sede di Bolzano, può essere conferito l'incarico di cui al precedente articolo 12, tenuto conto del titolo di studio posseduto, prescindendosi dal possesso del titolo di specializzazione previsto nel precedente articolo 10, purché abbia prestato servizio per almeno un intero anno scolastico.