Pubblicata nel B.U. 2 maggio 1978, n. 22.
(1) Il servizio riconoscibile non prestato ad orario completo è riconosciuto, agli effetti previsti dalle norme transitorie della legge provinciale 17 agosto 1976, n. 36, nella misura di 1/8 per ogni ora di servizio prestata riferita all'orario completo giornaliero.