Pubblicata nel B.U. 21 settembre 1976, n. 41.
(1) Le équipes operano su settori territoriali, la cui delimitazione sarà stabilita provvisoriamente con il regolamento di esecuzione della presente legge.
(2) Allorchè saranno costituite le unità sanitarie locali, la delimitazione dei settori coinciderà con quella delle unità sanitarie locali e il servizio istituito con il precedente articolo sarà integrato in quelli delle dette unità.
(3) La costituzione delle singole équipes sarà effettuata con criteri di gradualità; più settori territoriali possono essere affidati ad un'unica équipe.