Pubblicata nel B.U. 1° luglio 1975, n. 32.
Il titolo è stato modificato dall'art. 1 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29.
(1) L'esecuzione dei lavori finanziati ai sensi della presente legge può essere affidata in concessione dal Comune beneficiario ad altri enti.
(2) In questo caso agli stessi enti può essere trasferito il contributo assegnato dalla Provincia per la realizzazione dell'opera secondo modalità da definirsi fra Comune ed ente esecutore con apposita convenzione. Nella convenzione deve essere precisato l'ente cui spetta la proprietà dell'opera.
(3) La destinazione dell'opera non può essere mutata senza il consenso del Comune, qualora l'opera stessa viene realizzata in zona per attrezzature pubbliche.13)
A termini dell'art. 6 della L.P. 5 agosto 1983, n. 29, l'art. 7 della L.P. 11 giugno 1975, n. 27, è sostituito dall'art. 7 della L.P. 8 giugno 1978, n. 27, e l'art. 10 della L.P. 8 giugno 1978, n. 27, è inserito quale art. 7/bis nella L.P. 11 giugno 1975, n. 27.