Pubblicata nel B.U. 4 dicembre 1973, n. 52.
(1) A decorrere dal 1° luglio 1979 sono esercitate dagli enti per l'assistenza di base di cui all'articolo 2, secondo le norme contenute nel regolamento di esecuzione della presente legge, le funzioni relative alle prestazioni di assistenza economica di base, sia al singolo che alla famiglia, assimilabili a quelle di cui all'articolo 8, primo e terzo comma, e relative:
(2) La Giunta provinciale con decorrenza 1° luglio 1979 eroga agli enti per l'assistenza di base di cui all'articolo 2, secondo i criteri di cui al successivo articolo 7/ter, i fondi a tal fine stanziati in bilancio. 3)
L'art. 2/bis è stato inserito dall'art. 2 della L.P. 23 agosto 1978, n. 47.