Pubblicata nel B.U. 26 settembre 1972, n. 44.
(1) In base alle domande presentate entro il termine stabilito corredate della documentazione prescritta dall'articolo 2, la Giunta provinciale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, tenuto conto della priorità dei lavori da eseguire e della condizione economico-finanziaria degli enti richiedenti, predispone ed approva i piani annuali delle opere da ammettere a contributo e ripartisce i fondi disponibili.