Pubblicata nel B.U. 19 dicembre 1967, n. 54.
(1) Quando i corsi sono pluriennali, gli alunni accedono al corso successivo dopo avere frequentato con esito positivo il corso precedente. Nel settore agricolo, al termine dei corsi di addestramento professionale, l'allievo sostiene un esame di idoneità per essere dichiarato qualificato o specializzato per il ramo seguito.
(2) La Giunta provinciale nomina le commissioni giudicatrici che sono costituite dal direttore del corso o dall'insegnante incaricato della direzione, dagli insegnanti delle singole materie di insegnamento, di un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori in agricoltura, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali più rappresentative in provincia, di un rappresentante dell'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura.
(3) Il superamento degli esami viene attestato da apposito certificato firmato dal direttore del corso e dal rappresentante dell'Ufficio provinciale per l'addestramento professionale nell'agricoltura.