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In vigore al: 19/04/2016

a) Legge provinciale7 gennaio 1959, n. 21)
Riordinamento delle associazioni agrarie (interessenze, vicinie,comunità agrarie ecc.) per l'esercizio dei diritti sulle terre comuni

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1)
Pubblicata nel B.U. 27 gennaio 1959, n. 4.

Art. 16 (Approvazioni e autorizzazioni) 14)

(1)  Il partecipante può cedere ad altri il godimento della cosa comune, nei limiti della propria quota, solo previa autorizzazione dell'assemblea della comunione. La suddivisione di quote di associazioni agrarie o il distacco delle stesse dalle proprietà immobiliari a cui sono congiunte sono soggetti all'autorizzazione dell'assessore provinciale competente in materia; fanno eccezione le modifiche della consistenza degli immobili congiunti. L'alienazione di quote deve essere autorizzata dall'assemblea della comunione, salvo che le quote vengano alienate assieme all’immobile congiunto. Alla comunione e, in subordine, ai compartecipanti coltivatori diretti spetta il diritto di prelazione, da esercitarsi entro il termine di 30 giorni dalla conoscenza dell'atto preliminare o definitivo di vendita. In caso di successione ereditaria le quote di partecipazione restano indivise. 15) 

(2)  Ove non ostino interessi di carattere pubblico l'assemblea dei partecipanti può deliberare a maggioranza dei 2/3 dei compartecipi alla comunione l'alienazione di singoli appezzamenti della cosa comune o la divisione totale o parziale della medesima, sia per il solo godimento, sia per la proprietà stessa. Tali delibere dovranno essere approvate dalla Giunta provinciale che autorizza il presidente pro tempore della comunione alla firma dei relativi atti e contratti in nome e per conto della comunione stessa. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.16) 

(3)  Ogni provvedimento di divisione di terreni boschivi soggetti a pascolo deve contenere apposite disposizioni sul mantenimento e la regolamentazione del medesimo.

14)
La rubrica dell'art. 16 è stata inserita dall'art. 17, comma 1, della L.P 19 luglio 2013, n. 10.
15)
L'art. 16, comma 1, è stato sostituito dall'art. 13 della L.P. 23 dicembre 1987, n. 34, e dall'art. 31 della L.P. 12 ottobre 2007, n. 10. Infine l'art. 16, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 17, comma 2, della L.P. 19 luglio 2013, n. 10.
16)
Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 5 della L.P. 25 agosto 1966, n. 9.