(1) Le norme di cui all'articolo 17 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, e dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1940, n. 1914, nonché gli articoli 1 e 2 della legge 12 febbraio 1942, n. 174, si applicano anche per tutti gli atti e contratti conseguenti all'esecuzione della presente legge.