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In vigore al: 19/04/2016

46) Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 5741)
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari

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1)
Pubblicato nella G.U. 8 maggio 1989, n. 105.

Art. 32   delibera sentenza

(1) I cittadini di lingua ladina della provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la propria lingua nei rapporti orali e scritti con gli uffici della pubblica amministrazione, con esclusione delle Forze armate e delle Forze di polizia, siti nelle località ladine della stessa provincia, con gli enti locali e le istituzioni scolastiche di dette località, con gli uffici della provincia che svolgono funzioni esclusivamente o prevalentemente nell'interesse delle popolazioni ladine, anche se siti fuori delle suddette località, nonché con i concessionari di cui all'articolo 2 che operano esclusivamente nelle località ladine.26)

(2) Le amministrazioni ed i concessionari di cui al comma 1 sono tenuti a rispondere oralmente in ladino ovvero per iscritto in lingua italiana e tedesca, seguite dal testo in lingua ladina.26)

(3) Gli atti di cui all'articolo 4 emanati dalle amministrazioni di cui al comma 1 sono redatti in italiano e tedesco, seguiti dal testo in ladino. La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione è di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore. Le carte di identità sono redatte in lingua italiana, tedesca e ladina, nei territori comunali di: Ortisei Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val Gardena, Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe, nonchè per le frazioni di Oltretorrente, Roncadizza e Bulla del Comune di Castelrotto.27)

(4) Resta fermo il diritto del cittadino appartenente al gruppo linguistico ladino residente nella provincia di Bolzano di essere esaminato e interrogato, nei processi svolgentisi nella provincia di Bolzano, nella sua madrelingua con l'ausilio dell'interprete, sia nel processo di lingua italiana che in quello di lingua tedesca. Ai fini dell'applicazione del capo IV del presente decreto, il predetto cittadino ha la facoltà di usare la lingua tedesca anziché quella italiana. Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano è consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione del l'incarico di giudice di pace competente per i territori delle località ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti.28)

(5) Nelle adunanze degli organi elettivi degli enti locali delle località ladine della provincia di Bolzano i membri di tali organi possono usare la lingua ladina negli interventi orali, con, a richiesta, la immediata traduzione in lingua italiana o tedesca, qualora vi siano membri dei suddetti organi che dichiarino di non conoscere la lingua ladina. I relativi processi verbali sono redatti congiuntamente in lingua italiana, tedesca e ladina.

(6) Nei rapporti con gli uffici della pubblica amministrazione siti nella provincia di Bolzano il cittadino di lingua ladina può usare la lingua italiana o quella tedesca.

massimeDelibera N. 210 del 27.01.2003 - Utilizzo della lingua ladina da parte degli enti pubblici e negli atti normativi
26)
I commi 1 e 2 sono stati sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs. 24 luglio 1996, n. 446.
27)
Il comma 3 è stato modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 262, dall'art. 1 del D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 177, e dall'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 172.
28)
Il comma 4 è stato integrato dall'art. 7 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 267, e dall'art. 2 del D.Lgs. 22 maggio 2001, n. 262.
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