(1) Con legge della Regione può essere disposto, a carico delle banche di cui all'articolo 5, punto 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, l'obbligo della trasmissione alla Giunta regionale delle situazioni periodiche, dei bilanci nonché dei verbali delle assemblee.
(2) Tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della Giunta regionale circa dette banche devono essere tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni.
(3) La Regione fornisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano su loro richiesta, i dati ritenuti necessari per la programmazione delle attività di loro competenza fermo restando l'obbligo del segreto d'ufficio.
(4) Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi e non possono essere diversi dai documenti che le banche di cui all'articolo 5, punto 3, dello statuto speciale, sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia, a norma delle disposizioni da essa emanate. 5)