(1) Gli insegnanti elementari di ruolo che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono assegnati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, e per il quinquennio previsto dal successivo articolo 6 della medesima legge, alle direzioni didattiche delle province di Trento e di Bolzano, per servizi da svolgere presso i patronati scolastici ed i consorzi provinciali dei patronati stessi, passano alle dipendenze della Provincia alla data prevista dalla legge provinciale che provvede in ordine ai servizi anzidetti e al relativo personale, sempreché non abbiano chiesto nel termine stabilito dalla predetta legge di rimanere alle dipendenze dello Stato.
(2) Il personale che passa alle dipendenze delle Province conserva, ad ogni effetto, le posizioni di carriera ed economiche già acquisite al momento del passaggio stesso nel ruolo statale di provenienza ed ha titolo a successivo sviluppo di carriera secondo l'ordinamento del personale dipendente dalle Province stesse il quale esercita funzioni di corrispondente livello.
(3) Il personale di cui al primo comma che intenda rimanere alle dipendenze dello Stato può chiedere, entro il termine stabilito dalla legge provinciale di cui al primo comma del presente articolo, di essere restituito all'insegnamento ed assegnato a domanda, anche in soprannumero, alle scuole del comune nel quale presta servizio.