(1) Il Presidente della Provincia5) ha la rappresentanza della Provincia.
(2) Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.
(3) Il Presidente della Provincia5) determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
(4) Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia.