(1) La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice Presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due vice Presidenti e degli assessori.
(2) La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco e l'altro al gruppo linguistico italiano. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
(3) Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice Presidente del Consiglio provinciale.
(4) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.30)