(1) La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione che la presiede, di due Vice Presidenti e di assessori effettivi e supplenti.20)
(2) Il Presidente, i Vice Presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
(3) La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I Vice Presidenti appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.21)
(4) Il Presidente sceglie il Vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
(5) Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.