(1) Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49/bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.
(2) Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49/bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.
(3) I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali.19)